Statuto Aicep (ed 2006)

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Articoli Statuto Aicep    


TESTO dello STATUTO VIGENTE  

Art. 1 - Denominazione e Adesioni (top)

E' costituita, fra le imprese industriali consumatrici di energia di processo, l'Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo (AICEP), in forma abbreviata AICEP.  L'Associazione potrà, con deliberazione del  Consiglio Direttivo, aderire ad Organizzazioni o Associazioni a competenza nazionale, comunitaria, internazionale o sopranazionale. 

Art. 2 – Sede (top)

L'Associazione ha sede in Milano. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituiti delegazioni ed uffici staccati anche al di fuori di Milano 

Art. 3 - Scopi (top)

L'AICEP è apartitica, non ha scopo di lucro e la partecipazione ad essa è pienamente libera. L'Associazione ha per scopo di: 

  1. concorrere a promuovere – con le Organizzazioni e le istituzioni amministrative ed economiche nazionali e similari Enti di altri Paesi o sovranazionali – forme di collaborazione volte alla ricerca del migliore impiego dell'energia e per tutte le problematiche di natura tecnico-economica che direttamente o indirettamente la riguardano; 
  2. assistere, sotto l'aspetto tecnico e amministrativo,  le imprese aderenti nei rapporti con i fornitori di energia e gli altri Istituti competenti; 
  3. raccogliere statistiche e documentazione tecnica ed economica riguardanti la produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia in Italia e negli altri Paesi. 

Art. 4 - Requisiti del Socio e Ammissione (top)

Possono aderire all'Associazione le imprese consumatrici di energia per il proprio processo produttivo, sotto qualsiasi forma costituite, che abbiano i requisiti stabiliti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, a valere per le domande di adesione per l'anno successivo, nel seguente contesto :

  1. Alta incidenza del costo energetico sul costo di produzione
  2. Regolarità, continuità e qualità dei prelievi.

L'impresa che intende far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo, firmata da un suo legale rappresentante.

In detta domanda l'impresa, dando atto di aver preso coscienza dello Statuto dell'Associazione, deve dichiarare il settore o i settori nei quali opera, il processo produttivo utilizzato, i dati concernenti la propria potenzialità di produzione ed il consumo di energia, impegnandosi a fornire successivi aggiornamenti.

All'atto dell'ammissione, i nuovi associati dovranno comunicare i nominativi dei rappresentanti designati a tenere i rapporti con l'Associazione, rappresentanti che dovranno garantire piena affidabilità legale e morale. 

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea.

In caso di pronuncia negativa, l'Impresa può chiedere un riesame della domanda da parte del Collegio dei Probiviri, che deciderà in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

L'Impresa può ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, inmodo definitivo, entro novanta giorni dalla data del ricevimento del ricorso, ricorso che non ha effetto sospensivo della delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5   Diritti - Obblighi – Durata (top)

Le Imprese associate hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione.

Le Imprese associate hanno, inoltre, diritto all'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'Associazione.

L'accettazione della domanda di ammissione impegna l'associato alla osservanza del  presente Statuto ed al versamento, alle scadenze annualmente stabilite, dei contributi associativi per tutto l'anno solare successivo a quello in cui il vincolo associativo è stato assunto e, per il primo anno, con inizio dalla data di iscrizione, proporzionalmente al periodo dell'anno solare ancora da decorrere.

Tale impegno si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, ove il recesso non venga notificato entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'impegno stesso.

L'adesione all'Associazione comporta inoltre l'obbligo di osservare le normative e le disposizioni attuative dello Statuto.

L'attività del Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Art.6 – Contributi (top)

Le imprese sono tenute a corrispondere annualmente, a titolo di contributo associativo, le quote fisse e/o variabili, che saranno fissate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea, con almeno il 60% dei voti spettanti a tutti i Soci.

Le quote e i contributi associativi riscossi a norma del comma precedente non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 7 – Sanzioni (top)

Le Imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni :

  1. sospensione dell'Impresa associata a partecipare all'Assemblea;
  2. decadenza dei rappresentanti delle Imprese aderenti che ricoprono cariche direttive;
  3. decadenza dei rappresentanti delle Imprese associate che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
  4. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
  5. esclusione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Le sanzioni vengono deliberate singolarmente od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo; è' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso non ha effetto sospensivo della decisione del Consiglio Direttivo

Art. 8 - Cessazione della condizione di socio (top)

La qualità di associato si perde :

  1. per disdetta da parte del Socio;
  2. per  il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Statuto;
  3. per recesso ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto;
  4. per esclusione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Art. 9 - Organi e Disposizioni generali sulle cariche (top)

Sono Organi dell'Associazione :

  1. l'Assemblea Generale dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  6. il Collegio dei Probiviri.Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo che l'Assemblea disponga diversamente.

Le cariche sociali durano due anni  ed i titolari di esse sono rieleggibili. Potranno essere nominati Presidente e Vice Presidente dell'Associazione anche persone al di fuori delle Imprese associate.

Il titolare di carica sociale che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive dell'Organo associativo di cui è componente, è dichiarato decaduto.

Art. 10 - Assemblea – Composizione e voti (top)

L'Assemblea dell'Associazione è formata dai rappresentanti delle imprese associate.

I rappresentanti debbono intervenire muniti di idonei poteri.

Una impresa può farsi rappresentare  da altra Impresa associata, attribuendo con tale delega ad essa i poteri necessari ad assumere gli impegni relativi alle deliberazioni oggetto dell'ordine del giorno.

Una Impresa non può avere più di una delega.  

Il numero dei voti in Assemblea è così costituito: 

  1. un voto per ogni Impresa associata, in relazione alla quota fissa di contributo da essa pagata in base all'art. 6 del presente Statuto;
  2. un voto ulteriore, in relazione alla quota variabile di contributo pagata dall'Impresa associata in base all'art. 6  del presente Statuto. 

Non sono ammessi a partecipare all'Assemblea i Soci che non siano in regola con i versamenti dei contributi 

Art. 11 –  Assemblea – Adunanze e convocazione (top)

L'Assemblea Generale ordinaria dei soci  è convocata entro il 31 maggio di ciascun anno.

L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata quando la convocazione sia richiesta da un quinto almeno dei suoi componenti.

Potrà essere convocata altresì tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario.

La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera da inviarsi a mezzo raccomandata ovvero con fax, telefax o telegramma, o altro mezzo telematico, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

Ogni mezzo di trasmissione, ai fini del legittimo utilizzo nei confronti di ciascun Socio, dovrà risultare dalla corrispondente  indicazione sul Libro dei Soci, a fianco del nominativo di ciascuno.

Nell'Avviso di convocazione dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato il luogo, giorno e ora della convocazione. 

Art. 12 - Assemblea - Costituzione e Deliberazioni (top) 

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti agli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti delegati che dispongano di almeno il venti per cento dei voti  spettanti a tutti gli associati.

L'Assemblea delibera, sulle materie previste dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due Scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Quando dovesse deliberarsi sulla modifica dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno il cinquanta per  cento dei voti spettanti agli associati.

Art. 13 - Assemblea – Presidente, Segretario e Verbale (top)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età.Il Presidente, all'inizio della riunione, nomina un Segretario, anche non Socio, e sceglie, se ne ricorre la necessità, due Scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Assemblea – Attribuzioni (top)

Spetta all'Assemblea :

  1. la determinazione delle direttive di massima per il funzionamento dell'Associazione;
  2. la deliberazione sulle proposte di modificazione dello Statuto;
  3. la nomina del Consiglio Direttivo;
  4. la nomina del Presidente dell'Associazione;
  5. la nomina, su proposta del Presidente, di un Vice Presidente
  6. la nomina del Tesoriere da scegliere, su proposta del Presidente, fra i componenti del Consiglio Direttivo;
  7. la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e l'elezione, all'interno di esso, del Presidente del Collegio;
  8. la nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri
  9. la ratifica del Budget dell'Associazione
  10. l'approvazione del bilancio consuntivo;
  11. la determinazione dei contributi a carico degli associati e delle modalità di versamento
  12. la delibera in merito alle domande di ammissione di nuovi associati e circa il venir meno dei requisiti di associabilità di cui all'art. 4 del presente Statuto
  13. la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e le relative modalità.

L'Assemblea delibera altresì su tutti quegli altri argomenti che le saranno sottoposti dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 15 - Consiglio Direttivo – Componenti e voti (top)

Il Consiglio Direttivo è composto :

  1. dal Presidente
  2. dal Vice Presidente
  3. dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica
  4. da un minimo di sei ad un massimo di dieci componenti eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto.

Ciascuna Impresa o Gruppo di Imprese associate non potranno essere rappresentate in Consiglio da un numero di componenti superiore alla metà dei componenti complessivi.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in carica, essi sono sostituiti dall'Assemblea. 

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza dei componenti eletti del Consiglio. 

Ad ogni Consigliere spetta un solo voto.

Il Consigliere assente può farsi rappresentare da altro Consigliere; nessuno può avere più di una delega.

Art. 16 - Consiglio Direttivo – Adunanze e convocazione (top)

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno e sarà convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando sia richiesto da un terzo almeno dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata oppure con fax, telex o telegramma oaltro mezzo telematico da inviarsi almeno dieci giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con minore preavviso e a mezzo telefono.

Art. 17 - Consiglio Direttivo – Costituzione e Deliberazioni (top)

La riunione del  Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente, che nomina un Segretario.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti, senza tener conto degli astenuti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due Scrutatori.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per due volte consecutive. 

I componenti decaduti vengono sostituiti dall'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Art. 18 - Consiglio Direttivo – Attribuzioni (top)

Spetta al Consiglio Direttivo :

  1. di stabilire, sulla base delle linee direttive fissate dall'Assemblea Generale dei Soci, le norme che l'Associazione dovrà seguire nella esplicazione delle sue attività;
  2. di approvare il bilancio preventivo dell'Associazione;
  3. di deliberare sull'ammontare e sulle modalità   di riscossione dei contributi sociali;
  4. di nominare uno o più Assistenti del Presidente, scelti – su proposta del Presidente stesso – tra persone anche estranee alla Associazione, incaricati di fornire la loro collaborazione al Presidente per la gestione operativa del suo mandato;
  5. di deliberare su tutti gli argomenti che saranno sottoposti alle sue decisioni dal Presidente dell'Associazione.

Art. 19 – Presidente (top)

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, a tutti gli effetti di legge.

Egli può, nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo :

  1. impegnare l'Associazione;
  2. concludere contratti di locazione o di compravendita;
  3. stare in giudizio in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. 

La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, nel caso di mancanza nel primo quadrimestre dell'anno, l'Assemblea annuale delibererà anche sulla sostituzione. 

Negli altri casi,  l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 20 - Vice Presidente (top)

Il Vice Presidente viene eletto, su proposta del Presidente, dall'Assemblea ordinaria.

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e collabora con questi nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione. 

Il Vice Presidente dura in carica due anni e scade contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, il Vice Presidente decade con la nomina del nuovo Presidente.

Nel caso  il Vice Presidente venga a mancare durante il biennio di carica, egli è sostituito, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti (top)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea.

Esso verifica i risultati della gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne presenta un rendiconto annuale alla Assemblea, in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 22 - Collegio dei Probiviri (top)

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Probiviri, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle Imprese associate.

Art. 23 - Fondo comune (top)

Il fondo comune dell'Associazione è costituito :

  1. dai contributi di cui all'art. 6
  2. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali
  3. dagli investimenti mobiliari e immobiliari
  4. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali
  5. somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione.

Art. 24 – Budget (top)

Per ciascun anno solare il Budget è approvato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Il documento è composto da :

  1. Stato Patrimoniale previsto alla fine dell'esercizio;
  2. Conto Economico di sintesi, per origine;
  3. Rendiconto finanziario.

Art. 25 - Bilancio Consuntivo (top)

Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva il Bilancio Consuntivo.

Il documento è composto da :

  1. Stato patrimoniale;
  2. Conto Economico;
  3. Rendiconto finanziario.

Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il progetto di Bilancio Consuntivo al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico devono essere raffrontati con il Budget dell'esercizio e con il Consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 26 - Esercizio sociale (top)

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno

Art. 27 – Scioglimento (top)

Per quanto concerne lo scioglimento dell'Associazione, esso sarà deliberato dall'Assemblea con le modalità previste ai precedenti articoli 6, 11, 13 e 17 del presente Statuto, fermo restando che eventuali attività patrimoniali residue dovranno essere devolute esclusivamente ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Ai Soci che, in sede di Assemblea, abbiano dissentito dalla delibera di scioglimento è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione della relativa delibera.

Art. 28 – Rinvio (top)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto,  valgono le norme del diritto comune.

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