I principali interventi di salvaguardia

"E’ indispensabile che ogni linea di intervento delle Istituzioni nazionali sia strutturata in armonia con le normative UE, delle quali il MAP si deve fare intelligente interprete, cogliendone gli ampi spazi di manovra di cui gli altri Stati Membri normalmente usufruiscono, evitando di incappare nella trappola di grossolane scorciatoie che aprano la via a successive indagini e successive procedure di infrazione da parte degli organi UE

In questo contesto AICEP ritiene che, oltre alla richiesta di sospensione del regolamento “cross border” in considerazione della permanente condizione di flusso monodirezionale di import dell’energia in Italia (e non di uno scambio commerciale bidirezionale), anche altri adeguati provvedimenti possano legittimamente essere emanati dal MAP senza creare alcun conflitto con l’Unione Europea e, in primis, quelli indicati nei punti che seguono:

Riassegnare al solo GRTN il diritto esclusivo di allocazione del 100% della capacità delle linee di interconnessione con l’estero che, di fatto, sono integralmente destinate al transito a senso unico di energia importata in Italia, senza alcuno scambio commerciale riconducibile ad esportazioni di energia italiana oltre frontiera.

Riservare il 10% della totale capacità di importazione (circa 700 MW) alle imprese ammesse al regime di “salvaguardia” ex legge 239/04 art.1-c/3m, con allocazione gratuita delle loro quote di capacità e contestuale vincolo di restituzione gratuita al GRTN delle quote (o loro frazioni) da esse ricevute in assegnazione ma non utilizzate.

Non assoggettare al pagamento di alcun onere o diritto di utilizzo della capacità, tutta l’energia introdotta in Italia attraverso le bande di capacità comunque assegnate alle imprese ammesse al regime di “salvaguardia” ex legge 239/04 art.1-c/3m.

Non assoggettare l’energia prelevata in fascia F4, dalle imprese ammesse al regime di “salvaguardia” ex legge 239/04 art.1-c/3m, al pagamento di alcun onere di trasmissione e dispacciamento. Non assoggettare l’energia prelevata in fascia F4, dalle imprese ammesse al regime di “salvaguardia” ex legge 239/04 art.1-c/3m, al pagamento di alcun onere ricollegabile al regime di allocazione delle emissioni e conseguente alla normativa ambientale che la UE ha reso esecutiva con l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.

Non assoggettare l’energia prelevata in fascia F4, dalle imprese ammesse al regime di “salvaguardia” ex legge 239/04 art.1-c/3m, al pagamento degli oneri di sistema (maggiorazioni “A” e “UC”). "

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