La definizione di limiti alla applicabilità del regolamento europeo

"Il regolamento europeo vuole regolare lo “scambio” di energia elettrica sulle interconnessioni frontaliere, coordinate e gestite da due diversi gestori nazionali della rete; il comune concetto di “scambio”, però, presuppone l’esistenza di significativi flussi fisici bidirezionali di energia.

Tutta la frontiera Italiana (fatta eccezione per i modesti quantitativi erogati a Corsica, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) è caratterizzata, in pratica, da un costante flusso monodirezionale in ingresso, ben lontano dalla situazione di alternanza posta alla base del concetto stesso di scambio.

In questa situazione l’applicazione di “sistemi di mercato” dovrebbe rimanere nell’esclusivo ambito del gestore italiano, spettando al gestore estero unicamente il corrispettivo per il servizio di trasporto prestato fino alla frontiera.

Ogni altro tipo di reddito riconosciuto al gestore estero, nella situazione che caratterizza i flussi in ingresso alla frontiera italiana, non può non ricadere nella logica di un immotivato (se non illecito) arricchimento a carico dei consumatori italiani, un vero e proprio dazio incompatibile con quella stessa normativa europea che sancisce la libera circolazione delle merci tra tutti i Paesi della Comunità, ora UE.

Per queste ragioni AICEP chiede alle Istituzioni nazionali e della UE che, preso atto della struttura del mercato elettrico italiano, con immediatezza sia sancita: la sospensione di ogni meccanismo di mercato oneroso gravante sul regime di “transito” (e non scambio) dell’energia estera diretta alla frontiera italiana, …..almeno fino a quando non sia riscontrata l’esistenza di ricorrenti e significativi flussi bidirezionali di energia, in una quantità tale da poter instaurare un vero regime di “scambio”

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